Nel mondo sportivo è molto frequente il ricorso alla c.d. “clausola compromissoria”. Si tratta della clausola contenuta negli statuti
e nei regolamenti federali con la quale le parti si obbligano a rivolgersi ad Arbitri, anzichè ai Giudici Statali per risolvere controversie
tra di essi insorti.
Il soggetto che entra a far parte di una Federazione Sportiva sottoscrive un modulo nel quale dichiara di accettare le norme
contenute nello Statuto e nei Regolamenti interni, tra le quali figura la clausola compromissoria.
In buona sostanza la clausola compromissoria dà vita ad un arbitrato volontario, basato pertanto sulla volontà delle parti
di non adire i Giudici Statali. Ogni Federazione prevede proprie clausole compromissorie con caratteristiche diverse. Però
in via generale può dirsi che non tutte le controversie sportive possono essere deferite ad Arbitri. Ad essi possono essere
devolute le controversie riguardanti gli affiliati e i tesserati, ma non quelle in cui sono coinvolti terzi estranei non affiliati
o non tesserati, o sono coinvolte le Federazioni.
Per quanto riguarda le tipologie di controversie che possono essere devolute al Collegio Arbitrale sussistono due ordini di
limiti. Da una parte qualora nella Federazione siano costituiti organi giurisdizionali federali competenti a decidere determinate
controversie, queste ultime non possono essere deferite ad Arbitri.
Ad esempio nel calcio sono previsti organi deputati alla risoluzione di questioni di carattere patrimoniale tra società (Commissione
Vertenze Economiche) o di carattere associativo (Commissione Tesseramenti). Orbene tali questioni non possono essere deferite
dagli affiliati e tesserati della FIGC al Collegio Arbitrale.
Sotto altro aspetto è l’ordinamento statale che pone dei limiti alla devoluzione di controversie ad arbitri. Infatti gli artt. 806 e
808 c.p.c. pongono dei limiti di carattere oggettivo alla deferibilità ad Arbitri. In generale possiamo dire che non possono essere
deferiti ad Arbitri controversie aventi ad oggetto diritti non disponibili, ossia questioni aventi interesse generale.
L’arbitrato si pone come strumento alternativo di risoluzione delle controversie affidato a privati cittadini in virtù di un vincolo
associativo. Le caratteristiche dell’arbitrato sono: 1) la terzietà dei Giudici-Arbitri rispetto alle parti; 2) la volontarietà della
sottoposizione al giudizio del Collegio Arbitrale; 3) l’osservanza di particolari garanzie procedurali; 4) la funzione sostitutiva della
Giurisdizione.
Ne consegue che non può parlarsi di arbitrato sportivo nel caso in cui il Giudicante non sia in posizione di terzietà rispetto alle parti
in lite.
Dal momento della sottoscrizione della decisione arbitrale, denominata “lodo”, le parti hanno l’obbligo di rispettare la decisione
emessa. Si pone il problemaperò di individuare la natura del lodo. Se si tratti cioè di un lodo rituale o irrituale. Il lodo rituale è
una vera e propria sentenza, dotata perciò di efficacia esecutiva anche nell’ ordinamento statale. Il lodo irrituale invece è
qualificabile come contratto. Pertanto in caso di inadempimento dello stesso, i rimedi sono quelli specifici dell’inadempimento
contrattuale. Con la precisazione però che le Federazioni nei casi di inosservanza dei lodi arbitrali, prevedono l’applicazione di
sanzioni disciplinari che possono arrivare persino alla radiazione dall’ordinamento sportivo dell’inadempiente.
Avvocato Rosa Petruccelli – Foro di Perugia