Dal marzo 2006 è entrata in vigore la legge n. 54/2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli). La suddetta legge ha novellato l’art. 155 c.c. (Provvedimenti riguardo ai figli), il cui quarto comma oggi dispone: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. La legge sull’affidamento condiviso, dunque, ha confermato il principio in base al quale anche nel momento della crisi familiare, si pone la necessità di attuare il diritto della prole ad essere mantenuta, istruita ed educata, come prevede l’art. 30 della Costituzione e gli artt. 147-148 c.c., con un apporto di ciascuno dei genitori proporzionato al proprio reddito. La legge citata però introduce importanti novità riguardo sia al modo sia alla misura del mantenimento dei figli, dopo la disgregazione dell’unione familiare. Sotto il primo aspetto l’art. 155 c.c. dispone che “il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità”. L’inciso “ove necessario” è interpretato dalla prevalente dottrina nel senso della residualità della fissazione di un assegno periodico. Pertanto, oggi, la regola generale dovrebbe essere quella del mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore (salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti), senza necessità di corresponsione di assegno dall’uno all’altro genitore. Nella prospettiva della riforma, dunque, l’eventuale assegno periodico che l’un coniuge versa all’altro dovrebbe avere una funzione rivolta esclusivamente a realizzare il principio di proporzionalità. Nel senso che solo qualora non fosse possibile o opportuno il mantenimento diretto della prole, in relazione alle circostanze concrete, il Giudice dovrebbe fissare l’assegno di mantenimento a carico dell’un coniuge e a favore dell’altro. L’utilizzo del condizionale però è d’obbligo, in quanto, nonostante la prevalente dottrina ritenga che il mantenimento diretto costituisca la forma di mantenimento ordinario della prole, la giurisprudenza sul punto è piuttosto contrastante. Anzi sino ad oggi la regola del mantenimento diretto non ha riscosso molto seguito nei tribunali italiani, come evidenziato anche dalla prima pronuncia in tema dopo l’entrata in vigore della legge. Si fa riferimento a Cassazione 18 agosto 2006, n. 18187 che afferma: “E’ da rilevare come anche la recente L. n. 54 del 2006(…) introduca il c.d. principio della bigenitorialità, con ciò ovviamente privilegiando l’interesse “esistenziale” del minore e prescindendo, in particolare, sia da rapporto patrimoniale tra i due ex coniugi, sia dagli aspetti economici riguardanti la vita del minore, autonomamente disciplinati dal comma 4 di detto art. 155 c.c. in cui è previsto che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che “il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare “il principio di proporzionalità”, sulla base di vari parametri, tra cui “le risorse economiche di entrambi i genitori”. In buona sostanza la Corte di Cassazione censura la decisione della Corte di Appello in quanto quest’ultima avrebbe “ erroneamente fatto derivare, come conseguenza “automatica” dell’affidamento congiunto, il principio che ciascuno dei genitori provveda in modo diretto ed autonomo alle esigenze dei figli”.
La sentenza sopra citata della Suprema Corte però presta il fianco a critiche. Non spiega, infatti, quale sarebbe il significato da attribuirsi all’inciso “ove necessario”, riferito, senza ombra di dubbio, alla determinazione dell’assegno di mantenimento per i figli. Dal dato letterale della norma nonchè dalla ratio della stessa che è quella di attuare il principio della “bigenitorialità” è preferibile, in adesione con la dottrina maggioritaria, l’interpretazione secondo cui la regola ordinaria per i genitori è quella di provvedere in forma autonoma e diretta ai compiti di cura e mantenimento della prole. In via residuale, qualora tale ultima forma di mantenimento, in relazione alle circostanze concrete, non fosse possibile o comunque fosse inopportuna, il giudice fisserebbe un assegno di mantenimento periodico in favore della prole da corrispondersi dall’un coniuge all’altro, in tal modo sopperendo allo squilibrio dei rispettivi contributi genitoriali. L’ulteriore novità introdotta dalla novella in commento consiste nell’aver indicato dettagliatamente i criteri in base ai quali deve essere valutata la proporzionalità. Il principio di proporzionalità, come è noto, era già posto dall’art. 148 c.c., rimasto invariato, che si riferisce tuttavia unicamente alla proporzione rispetto alle rispettive sostanze e secondo la capacità professionale dei genitori. Il nuovo art. 155 c.c. contiene la puntuale indicazione dei criteri in base ai quali la proporzione va valutata, ossia: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In considerazione del riferimento a parametri oggettivi, risulta chiaro che non vi sono spazi per valutazioni del Giudice basate sulla equità. In buona sostanza, il Giudice, valutato l’impegno complessivo che il figlio richiede – nella circostanza concreta – in termini monetari e non (facendo, dunque, riferimento ai criteri indicati nel quarto comma dell’art. 155 c.c. come novellato), verificherà il rispetto e l’attuazione del principio di proporzionalità. Se non sussistono circostanze ostative, il Giudice indicherà la forma diretta di mantenimento, stabilendo che ciascun genitore sostenga in proprio le spese quotidiane, con una ripartizione paritaria di spese periodiche o occasionali, e, magari, una ripartizione per “capitoli di spesa” quale modalità di adempimento all’obbligo dei genitori.
Considerazioni conclusive
La piena attuazione della ratio della legge sull’affidamento condiviso (ovvero la realizzazione del diritto della prole alla bigenitorialità anche dopo la crisi della famiglia) è evidentemente subordinata ad un mutamento di mentalità da parte dei giudici e dei genitori. Invero, troppo spesso, i padri separati e divorziati vengono considerati e considerano sè stessi solo in funzione dell’apporto monetario ed economico che forniscono alla prole (c.d. padri bancomat). La deresponsabilizzazione dei padri è certamente agevolata ed alimentata dalla forma indiretta di mantenimento della prole (corresponsione di un assegno periodico mensile all’altro coniuge). Mentre l’adempimento diretto delle necessità materiali della prole ad opera dei genitori facilita la partecipazione attiva alla vita dei propri figli.
Avv. Rosa Petruccelli