L’altra faccia della medaglia: il doping. Relazione VIDEO seconda parte dell’Avv. Rosa Petruccelli al Convegno sullo Sport

DOPING

Convegno 18 gennaio 2013

Santa Maria degli Angeli  – Assisi

Anche il doping è una condotta definita e disciplinata sia dalle norme statali che dalle norme sportive. Ma a differenza delle ipotesi illeciti di cui ho parlato prima la disciplina del doping non la troviamo nel Codice di Giustizia Sportiva, ma in un apposito regolamento emanato dal CONI di cui dirò piuttosto corposo in seguito, a dimostrazione della forte condanna del mondo dello sport contro il fenomeno doping.

Che cos’è sostanzialmente il doping?

Il doping come tendenza ad assumere sostanze idonee a migliorare le prestazioni sportive è un fenomeno che è sempre esistito. Già nelle prime Olimpiadi, nel 776 A.C. gli atleti facevano uso di semi di sesamo, consideranti dopanti. Se venivano scoperti, venivano squalificati dalla gara e giustiziati. Oggi i semi di sesamo non sono considerati una sostanza dopante, così come le abitudini alimentari (ad esempio mangiare grandi quantitativi di carne rossa, non rientrano nel concetto moderno di doping.

Oggi con il termine doping si fa riferimento soprattutto all’uso di farmaci o di terapie mediche, in assenza di malattia. Quindi la sostanza dopante è un farmaco, che di per sé non è illecita, anzi ci aiuta a combattere le malattie, ma che assunta da un atleta sano, diventa illecita.

Ma perché un soggetto sano dovrebbe assumere un farmaco o sottoporsi ad una terapia medica?

Perché vi sono alcuni farmaci e alcune terapie mediche che modificando le condizioni biologiche dell’atleta migliorano le sue prestazioni agonistiche.

Pensiamo agli steroidi anabolizzanti che favoriscono il processo costruttivo dell’organismo (ad esempio il testosterone e i suoi derivati sintetici), oppure pensiamo agli ormoni che sono sostanze prodotte da ghiandole endocrine direttamente nel sangue e che vengono assunti dall’atleta perché migliorano l’assorbimento e il trasporto di ossigeno nel sangue. Si tratta dei tristemente noti EPO, DEPO, CERA. L’EPO.

E’ di questi giorni la notizia della confessione da parte di un famoso ciclista texano, Lance Armostrong, il quale appunto ha rivelato in una trasmissione televisiva di aver fatto uso di Epo, durante la sua carriera. Tant’è che gli sono stati revocati i sette tour de France.

Per quanto riguarda le terapie mediche illecite, pensiamo ad esempio all’autoemotrasfusione. In cosa consiste questo procedimento? In buona sostanza si preleva il sangue all’atleta un mese prima della gara. Il sangue viene conservato e poi rimesso nell’organismo dello stesso atleta qualche giorno prima della gara. Ciò comporta un aumento dei globuli rossi in circolazione, con un miglioramento della capacità aerobica e quindi un miglioramento delle prestazioni agonistiche.

Come dicevamo anche il doping è disciplinato sia dalle norme sportive, sia dalle norme statali.

Con la legge statale n. 376 del 2000, è considerato reato anche l’uso personale di sostanze vietate. Quindi in Italia mentre non costituisce reato l’uso personale di droga, l’uso personale di sostanze dopanti da parte dell’atleta costituisce reato. Un reato punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Con la stessa pena è punito chi procura la sostanza vietata atleta, chi gliela somministra (ad esempio perché gli fa l’iniezione della sostanza), chi favorisce l’uso della sostanza vietata. Mentre chi fa commercio abusivo di farmaci è punito più duramente. Con la reclusione da tre anni a sei anni.  Perché oltre al disvalore di procurare il farmaco vietato, ci guadagna pure. E’ importante sottolineare che risponde del reato di commercio abusivo di sostanze dopanti anche chi le vende ad un semplice frequentatore delle palestre. Cioè non deve trattarsi necessariamente di un atleta che assume la sostanza in vista di una competizione.

Per la legge statale anche l’assunzione di un farmaco che di per sé non è dopante e che quindi non è idoneo a migliorare le prestazioni sportive, se assunto al solo scopo di mascherare l’uso di sostanze doping, viene considerato doping, quindi punito come doping. Ad esempio se io sono assumo un farmaco fluidificante del sangue al solo scopo di evitare che vengano riscontrate tracce di Epo nel mio sangue è come se mi fossi dopata e quindi rischio da tre mesi a tre anni di reclusione.

Ma dove c’è scritto quali sono le sostanze dopanti?

La 376 del 2000 ha previsto la costituzione di una Commissione di Vigilanza Antidoping presso il Ministero della Salute. Tra i compiti della Commissione vi è quello di stilare la lista delle sostanze vietate, (tenendo conto anche della lista stilata a livello mondiale come diremo) e di aggiornarla al massimo ogni sei mesi. Perché chiaramente man mano che le ricerche vanno avanti si scoprono a livello scientifico sia nuovi farmaci che possono essere dopanti, sia nuovi sistemi per rilevare la sostanza vietata. Tant’è che le sostanze vietate  vengono  raggruppate in classi in base ai principi attivi.

La Commissione di Vigilanza Statale si occupa dei controlli antidoping a livello basso, amatoriale, mentre come vedremo meglio successivamente i controlli antidoping ad alto livello, sono effettuati dal CONI, mediante laboratori accreditati a livello internazionale.

Il sistema sportivo, sia a livello nazionale che internazionale punisce duramente il fenomeno doping.

Nel 1999 infatti è stata istituita la WADA, AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING che coordina e promuove la lotta al doping a livello mondiale. Nel 2003 è stato emanato il CODICE WADA: un documento fondamentale che tutti gli ordinamenti sportivi nazionali devono recepire. In Italia infatti il CONI ha emanato il regolamento antidoping di  recepimento della normativa mondiale. Al Codice WADA è allegata una lista delle sostanze e delle terapie mediche vietate cui gli ordinamenti nazionali devono far riferimento.

Il regolamento antidoping punisce come doping i soggetti che hanno posto in essere 8 ipotesi di condotte.

Cioè per il legislatore sportivo è punito per aver commesso doping con la conseguente sanzione disciplinare che può arrivare a dodici anni di squalifica o alla radiazione a vita come successo per Armstrong, non solo l’atleta che è stato trovato positivo chimicamente ai controlli antidoping. Cioè sono state rinvenute nel suo sangue o nelle sue urine  tracce di sostanza dopante vietata, ma anche altre ipotesi e cioè

1)    Chi ha tentato di far uso della sostanza dopante.

2)    E’ equiparato al doping l’elusione dei controlli antidoping. Facciamo un esempio. Il CONI attraverso laboratori accreditati dal CIO, Comitato Olimpico Internazionale effettua dei controlli attraverso i propri medici. Comunica all’atleta che deve presentarsi in laboratorio per il prelievo del sangue e per le urine, allo scopo di verificare se l’atleta ha assunto sostanze dopanti. Se l’alteta si rifiuta e non ci va, per il legislatore sportivo è come se si fosse dopato.

3)    Viene punito come se si fosse dopato anche l’atleta che non comunica la propria reperibilità. Anche qui apro una parentesi sulle modalità di controllo antidoping.  Al fine di consentire al CONI di effettuare dei controlli antidoping a sorpresa, cioè senza che l’atleta venga avvisato preventivamente e al di fuori della competizione, l’atleta è obbligato a compilare ogni tre mesi una scheda con tutti i suoi spostamenti. Cioè già il primo di gennaio io atleta devo indicare dove sarò, mattina e pomeriggio nei successivi tre mesi. Perché in qualunque momento il CONI mi può controllare. E se magari il giorno x avevo programmato di essere in un certo luogo, e per un imprevisto o per un cambiamento di programma io atleta io atleta quel giorno non sarò in quel luogo, lo devo comunicare al CONI. Se non lo faccio e il CONI decide di farmi

un controllo a sorpresa, e non mi trova, per il legislatore sportivo è come se mi fossi dopata.

4)    Per il legislatore sportivo anche il semplice possesso di sostanza vietata equivale a doping. A meno che io atleta non riesca a dimostrare per quale motivo posseggo la sostanza vietata. Posso magari dire che quel farmaco ce l’ho io ma lo assume mio fratello, che non è un atleta e che ha una certa patologia che gli richiede l’uso di quel farmaco. Oppure posso dire che sono stato autorizzato dal CEFT perché pur essendo atleta ho bisogno di quel farmaco che è sì dopante, ma mi è necessario ed indispensabile per una mia patologia. E qui spiego meglio. Poiché abbiamo detto che le sostanze vietate sono farmaci, che quindi di per sé hanno quale scopo principale quello di  curare malattie, e poiché anche l’atleta si ammala, può capitare che l’atleta abbia bisogno di quel farmaco perché ammalato. In questo caso però prima di assumere  quella sostanza, deve chiedere l’autorizzazione ad una apposita Commissione, il CEFT : COMITATO ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI. Cioè ci deve essere un medico del Coni che accerti che io atleta ho bisogno di prendere quel farmaco che ha caratteristiche dopanti ma per curare una mia malattia. E il medico deve altresì accertare che non esiste un analogo farmaco non dopante per la cura di quella malattia.

5)    Costituisce poi ovviamente doping il traffico delle sostanze dopanti,

6)    Come anche la sottoposizione a pratiche mediche vietate.

Quindi vediamo che da un punto di vista regolamentare e normativo abbiamo dei controlli molto capillari e rigidi.

Avvocato Rosa Petruccelli del Foro di Perugia

L’etica Nello Sport – Relazione VIDEO Avvocato Rosa Petruccelli – prima parte

CONVEGNO 18 GENNAIO 2013

Santa Maria degli Angeli- Assisi

Relazione dell’Avvocato Rosa Petruccelli

ETICA NELLO SPORT

 

          Lo Sport è un settore con grandi potenzialità sia sotto l’aspetto materiale e quindi economico, sia sotto l’aspetto morale e quindi dello sviluppo psico-fisico, dell’educazione dei giovani e non da ultimo strumento di conservazione dello stato di benessere e salute della comunità intera.

Tutto ciò a patto che il sistema sportivo rispetti le regole che si è dato, prima tra tutte, quella per cui il risultato sportivo deve essere raggiunto attraverso le proprie capacità, il proprio impegno, il proprio sudore.

Il mancato rispetto di questa regola che nel mondo sportivo rappresenta, come vedremo, non una semplice prescrizione morale, ma una vera e propria norma giuridica, e quindi punita con una sanzione disciplinare, svuota di significato il senso stesso dello Sport.

Intanto lo Sport può continuare ad essere quello che è e cioè un generatore di emozioni in quanto impariamo di nuovo a “giocare pulito”.

Il calcioscommesse, le recenti rivelazioni di Armstrong a proposito dell’uso da parte sua di sostanze dopanti altro non sono che violazioni di quella regola fondamentale di cui parlavo.

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Il Sistema Sportivo è un mondo a sé, che si fa le norme da sé (che in taluni casi divergono da quelle statati), ha proprio organi di governo, ha propri giudici, ha propri “cittadini” (i tesserati e affiliati). Noi giuristi diciamo che si tratta di un ordinamento giuridico, e quindi un sistema organizzato, autogestito, autoreferente. Un sistema che non termina a livello nazionale, avendo ramificazioni a livello internazionale. Al di sopra delle Federazioni Nazionali, ci sono le Federazioni Internazionali, al di sopra del CONI c’è il CIO Comitato Olimpico Internazionale.

Abbiamo detto è un sistema che si fa le norme da sé.

Ogni Federazione ha le sue norme, i suoi giudici, i suoi apparati di governo.

Per esempio la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha riunito tutte le norme sostanziali e di procedura in un codice, denominato Codice di Giustizia Sportiva.

E vedremo come in queste norme si nota una forte propensione del sistema sportivo al rispetto dei principi etici: quasi che nel mondo sportivo la morale, la religione e il diritto siano un tutt’uno.

Infatti  lo Sport si fa portatore dei valori di coesione sociale, di rispetto dell’altro, di condanna forte contro la discriminazione soprattutto razziale e contro la violenza. Questa propensione noi la troviamo nelle norme sportive.

Laddove, come meglio dirò successivamente, si fissa la regola secondo cui le società sportive rispondono degli illeciti dei propri tesserati nonché dei  comportamenti violenti e razzisti dei propri tifosi.

E ne rispondono non a livello morale, ma giuridico. Pensiamo che per le società di serie A ci sono pesanti multe che vanno dai 20.000 ai 50.000 euro, e potrebbe scattare anche la perdita della partita a tavolino per un episodio di violenza o razzismo degli ultrà.

Le società hanno dunque un vero e proprio obbligo di predisporre misure atte a evitare episodi razzisti e violenti.

Dicevamo una forte propensione delle norme sportive al rispetto di principi etici.

Infatti l’articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (ma il discorso vale per tutte le Federazioni) si apre dicendo che “tutti coloro che appartengono al mondo giuridico devono rispettare i principi di correttezza, lealtà, probità”, oltre ovviamente agli atti e alle norme federali.

I termini correttezza, lealtà, probità sono dei termini con forte connotazione religiosa, etica, morale, ma nel mondo sportivo sono codificati.

Infatti sono contenuti nel codice di giustizia sportiva che contiene norme giuridiche.

La giuridicità di queste norme, di questi principi sta a significare che il soggetto del mondo sportivo che viola questi principi viene sottoposto a sanzioni disciplinari: e quindi squalifica per la persona fisica, radiazione dal mondo sportivo;  per le società punti di penalizzazione, retrocessione.

Quindi sanzioni piuttosto gravi. Non si tratta di un semplice monito moralizzatore: “dovete essere corretti e leali”. No è un vero e proprio precetto giuridico.

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Il Codice di Giustizia Sportiva  poi così come fa il Codice Penale, prevede anche delle ipotesi illecite specifiche.

Pensiamo ad esempio all’illecito sportivo, che nel sistema sportivo è la violazione più grave, proprio perché viola la regola fondamentale, quella secondo cui non è importante solo raggiungere il risultato, è importante come lo si raggiunge.

Infatti l’illecito sportivo è l’atto diretto, con qualsiasi mezzo, ad alterare il risultato di una gara. Illecito che nel mondo sportivo è sanzionato con non meno di tre anni di squalifica (e per le società con i punti di penalizzazione).

Quindi se i capitani di due squadre si mettono d’accordo sulla combine di una partita è evidente che scatta l’illecito sportivo.

Ma qui vorrei aprire una parentesi (anche qualora non possa dirsi configurato l’illecito sportivo, neanche tentato,  perché magari la proposta di combine della partita è stata rifiutata,  colui che ha declinato si, la proposta illecita, ma non l’ha fatto immediatamente, cioè l’ha fatto solo dopo che ci sono stati degli incontri, delle trattative, per costui, il quale ha poi in definitiva rifiutato la proposta di truccare la partita scatta la  violazione della correttezza e lealtà sportiva, vediamo quindi come i principi di correttezza e lealtà sono vere e proprie norme giuridiche).

Il soggetto appartenente all’ordinamento sportivo ovviamente è anche cittadino dello Stato. E anche lo Stato lo punisce per l’illecito sportivo, non lo punisce invece per la slealtà sportiva. Ma per l’illecito sportivo si , ovviamente con altri tipi di sanzione. Con la sanzione penale, perché l’illecito sportivo nello Stato è reato, il reato di frode sportiva, un reato punito con la reclusione fino a due anni.

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Tutti noi conosciamo i fenomeni degenerativi nel mondo del calcio, pensiamo al fenomeno del  “calcioscommesse”.

E tutti noi sappiamo che il fenomeno criminale è ben più ampio. Non si limita cioè al semplice reato di frode sportiva, avendo la magistratura statale riscontrato un vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Quindi con implicazioni della criminalità organizzata nazionale ed internazionale.

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C’è un’altra norma sportiva, contenuta nel Codice di Giustizia Sportiva che mostra la forte propensione del mondo sportivo a preservare l’Etica nello Sport.

Mi riferisco alla norma che punisce l’omessa denuncia.

Il soggetto appartenente al mondo sportivo che viene  a conoscenza di un illecito sportivo da altri commesso, deve immediatamente riferirne alla Procura Federale.

Cioè al Giudice Sportivo Inquirente e Requirente.

Se non lo fa è sottoposta a procedimento disciplinare e quindi a sanzione disciplinare.

Pensiamo al caso dell’allenatore della Juve Conte. Antonio Conte è stato giudicato colpevole per omessa denuncia dai Giudici Federali di primo e secondo grado (commissione disciplinare e corte federale), la sanzione ultima comminata dal Tnas Tribunale Nazionale Arbitrato sportivo, gestito dal CONI all’allenatore della Juve è stata 4 mesi di squalifica.

Anche questa norma dimostra come il mondo sportivo condanna fortemente ogni comportamento sleale tanto che impone ai propri cittadini tesserati di denunciare il comportamento illecito.

Questa condotta  illecita, l’omessa denuncia, a differenza dell’illecito sportivo viene sanzionata solo nel mondo sportivo. Non anche nell’ordinamento statale.

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Voglio fare un ultimo accenno a una tematica particolarmente importante, a cui ho fatto riferimento prima e cioè l’obbligo che le società sportive hanno di prevenire e combattere fenomeni di razzismo e violenza negli Stati

Le società sportive a tal fine predispongono sistemi di controllo all’ingresso degli Stadi, attraverso soggetti privati (considerati pubblici ufficiali nell’ipotesi in cui vengano aggrediti) che coadiuvano le forze dell’ordine nei controlli. Controllano dunque i tifosi  per verificare che  entrino nello Stadio striscioni che inneggianti alla violenza oppure al razzismo o per evitare che entrino nello Stadio oggetti pericolosi.

L’ultrà  cerca la guerra e quindi laddove trova terreno fertile  basato su pregiudizi e discriminazione affonda le armi della ignoranza e della intolleranza.

Al contrario lo Sport proclama il rispetto dell’avversario. Perché se ci pensiamo bene la presenza dell’avversario è necessaria alla competizione. Senza l’avversario non ci potrebbe essere competizione nel calcio.

Il problema è fondamentalmente culturale. Occorre riappropriarsi del vero significato dello Sport. Perché questi fenomeni degenerativi sono tutto tranne che Sport.

Avvocato Rosa Petruccelli