IL CASO
Tolti otto punti di penalizzazione al Valfabbrica Calcio, a seguito del ricorso depositato dalla Società Umbra, a mezzo dell’Avv. Petruccelli Rosa, dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale.
La Commissione Disciplinare Nazionale, presieduta dall’Avv. Artico, ha accolto il ricorso, riducendo la sanzione da 10 punti di penalizzazione a soli due punti di penalizzazione, e la multa da euro 5000 ad euro 1500 (C.U. n. 93/CDN del 24.05.2013)
I FATTI
L’allenatore della ASD Valfabbrica, avrebbe tentato di combinare una partita del Campionato di Promozione Umbro, all’insaputa dei dirigenti della Società.
Tentativo non accolto.
In primo grado, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Umbra il Valfabbrica Calcio veniva sanzionato con dieci punti di penalizzazione ed euro 5000 di multa.
Ritenuta eccessiva la sanzione, la ASD umbra, a mezzo dell’Avv. Petruccelli Rosa chiedeva ed otteneva dalla Commissione Disciplinare Nazionale la riduzione richiesta.
La sanzione così ridotta veniva comminata, stante l’assoluta accertata estraneità della società ai fatti, a titolo di responsabilità oggettiva.
Al fine di supportare la propria difesa, l’Avv. Petruccelli Rosa faceva riferimento al precedente CASO DONI-ATALANTA.
In particolare poneva in risalto il principio di diritto secondo cui se è vero che la responsabilità oggettiva è un cardine dell’ordinamento sportivo, è altrettanto vero che è necessaria una graduazione della responsabilità in relazione al caso concreto.
In altri termini, nel valutare la misura della sanzione da applicare alla società sportiva, in conseguenza dell’illecito commesso dal proprio tesserato, occorre prendere in considerazione non solo la gravità del fatto commesso dal tesserato, ma anche il ruolo rivestito dalla Società nella vicenda illecita.
Laddove la società non ha ricevuto alcun vantaggio dall’illecito perpetrato dal proprio tesserato, e non ha rivestito alcun ruolo nella vicenda illecita, la sanzione dovrà essere particolarmente lieve.
Nel caso del Valfabbrica è stata riconosciuta l’assoluta estraneità della società al presunto fatto illecito del tesserato.
Peraltro il Valfabbrica, da un punto di vista sportivo, non ha tratto alcun vantaggio dall’illecito, non essendo stato consumato.
Pertanto la società umbra ha ottenuto la vittoria nella partita “incriminata”, senza alcun illecito apporto esterno.
Alla stregua di tali principi, la Commissione Disciplinare Nazionale accoglieva la richiesta dell’Avv. Petruccelli Rosa, riducendo la sanzione in maniera sensibile
Ben possiamo dire che la responsabilità oggettiva non è inattaccabile