L’autonomia e i limiti dell’ordinamento sportivo italiano a cura dell’Avv. Rosa Petruccelli

Il mondo dello sport è un vero e proprio ordinamento giuridico che si affianca a quello statale.

Si parla di ordinamento in quanto è composto da:

1) una pluralità di soggetti (persone fisiche ed enti associativi);

2) organismi che fanno parte del gruppo stesso aventi poteri normativi diretti a disciplinare ogni fatto rilevante all’interno dell’ordinamento;

3) una organizzazione (apparati nazionali ed internazionali, con potestà punitive e di risoluzione dei conflitti interni).

Il diritto che disciplina l’ordinamento sportivo è diverso da tutti gli altri settori giuridici (civile, penale, amministrativo ecc.).

L’ordinamento sportivo italiano è autonomo, ma settoriale. In Italia è costituito dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Tale autonomia è limitata per un verso dall’ordinamento giuridico statale.  Appare evidente infatti che l’ordinamento sportivo non può porsi in contrasto con le leggi dello Stato. Per altro verso dall’ordinamento sportivo internazionale. Invero il primo comma dell’articolo 1 della legge 17 Ottobre 2003, n. 280 dispone: “La Repubblica Italiana riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale, facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.

Avv. Rosa Petruccelli

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